Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 04/09/2002 n. 262

2. Ai fini dell'immissione in commercio o della messa in servizio di macchine e di attrezzature di cui all'allegato I, parte c), il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V.

3. Il fabbricante o il mandatario fornisce, su richiesta motivata, alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformitā per un dato tipo di macchina e di attrezzatura e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, ed all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.

Art. 12. Organismi di certificazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con Decreto di concerto con il Ministero delle attivitā produttive, su istanza degli organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformitā di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'istanza si intende rifiutata.

2. Nelle ipotesi in cui gli organismi interessati richiedano l'autorizzazione, anche ai fini dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, č

3. Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivitā produttive

a) sono disciplinate le procedure, nonchč i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1. Fino all'adozione del predetto Decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX

b) č revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolaritā da parte dell'organismo stesso

c) č sospesa l'autorizzazione di cui al comma 1, previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti

d) č revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di cui al comma 1, i compiti specifici e le procedure d'esame agli stessi demandati ed i numeri di identificazione previamente attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi, nonchč le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere

b), c) e d) del comma 3.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-l'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunitā europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea. Note all'art. 12:

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, vedi note all'art. 2. L'art. 8 cosė recita: "Art. 8 (Organismi di certificazione).

1. Le attivitā di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel Decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve essere presentata, nelle forme del citato Decreto ministeriale 22 marzo 1993, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'autorizzazione č rilasciata entro novanta giorni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNIEN 45011; trascorsi novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.

4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.

5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneitā dell'attivitā di certificazione, vigilano sull'attivitā degli organismi autorizzati e hanno facoltā di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo.

7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilitā della corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.

8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera

c), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilitā della corretta valutazione della conformitā del modello di macchina o di componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.". La direttiva 89/392/CEE č pubblicata in GUCE n. L 065 del 5 marzo 1998.

-La direttiva 91/368/CEE č pubblicata in GUCE n. L 040 del 13 febbraio 1998.

-La direttiva 93/44/CEE č pubblicata in GUCE n. L 065 del 5 marzo 1998.

-La direttiva 93/68/CEE č pubblicata in GUCE n. L 216 dell'8 agosto 1997.

Art. 13. Rilevazione di dati sull'emissione acustica

1. Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformitā CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia giā stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunitā.

Art. 14. Procedura di modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente Decreto sono modificati, con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformitā alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.

Art. 15. Sanzioni

1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformitā di cui all'articolo 8, comma 1, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformitā e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'articolo 9, comma 1, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, č punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

Art. 16. Norma di rinvio

1. Alle procedure di valutazione della conformitā delle macchine e delle attrezzature di cui all'articolo 11, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchč all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il Decreto per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52. Note all'art. 16:

-Per la Legge 6 febbraio 1996, n, 52 e l'art. 47 vedi note alle premesse.

1. Il Decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, il Decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592, il Decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 598, il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 136, il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, il Decreto ministeriale 4 marzo 1994, n. 316, e il Decreto ministeriale 25 marzo 1994, n. 317, sono abrogati. Note all'art. 17:

- Il Decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonchč al livello sonoro di potenza acustica di motocompressori gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile".

 

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